La legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Legge 14/2012) ha prorogato di un anno l’entrata in vigore dell’obbligo, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di affidare ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture.
Ricordiamo che la norma prorogata, concernente “Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province”, ha aggiunto all’art. 33 del Codice dei contratti il comma 3-bis, secondo il quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture.
A tale obbligo si può adempiere secondo due modalità: nell’ambito delle unioni dei Comuni, laddove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile fra i comuni medesimi, e avvalendosi degli uffici competenti.
La modifica in argomento avrebbe dovuto essere applicata alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012 ed è quindi slittata al 31 marzo 2013.
Si ricorda, inoltre, che le unioni di Comuni sono previste dall’art. 32 del Testo Unico degli Enti Locali il quale dispone che “le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 31, comma 1, dello stesso TU, i Comuni possono istituire consorzi per “la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni”.
Quanto alle centrali di committenza, disciplinate dall’art. 33 del Codice dei contratti pubblici, esse svolgono le funzioni di amministrazioni aggiudicatrici, sono sottoposte al Codice dei contratti ed acquistano forniture o servizi o aggiudicano appalti pubblici, concludono accordi quadro di lavori, servizi e forniture destinate ad altre amministrazioni aggiudicatrici o ad altri enti aggiudicatori.
Peraltro, rientra fra le centrali di committenza anche la SUA, Stazione Unica Appaltante (4) che ha ambito regionale e cura, per conto degli enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture, ai sensi dell’art. 33 del Codice dei contratti, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale. Alla SUA possono aderire anche le unioni ed i consorzi costituiti da Comuni.