Con le modifiche al Piano casa della Regione Sardegna (apportate dalla recente l.r. 21/2011 alla l.r. 4/2009) viene consentita a regime la possibilità di ampliare, demolire e ricostruire edifici esistenti
Piano Casa regionale
Con le modifiche apportate dalla recente LR 21/2011 alla LR 4/2009 recante “Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo” (Piano Casa), la possibilità di ampliare, demolire/ricostruire edifici esistenti supera il vincolo temporale originariamente individuato in diciotto mesi (dal 2009) per la presentazione della richiesta di titolo abilitativo edilizio (art. 10 comma 4) e di ultimazione entro trentasei mesi dall’entrata in vigore della legge n.4.
L’abrogazione del comma 4 dell’art. 10 mette a regime la possibilità di ampliare, demolire/ricostruire gli edifici secondo le indicazioni della legge n. 4, come integrata con varie modifiche dalla legge appena approvata.
La legge rappresenta un sostanziale miglioramento per molti punti di vista della legge n. 4, ed ha mutuato dal DL 70/2011 (Decreto sviluppo) la disposizione relativa alla demolizione e ricostruzione, per la quale si precisa che non sussiste l’obbligo al rispetto dell’aspetto originario dell’edificio all’interno del lotto (art. 5 comma 1).
I cambi di destinazione d’uso degli immobili oggetto di ampliamento, demolizione/ricostruzione, invece, sono ammessi nel rispetto delle disposizioni previste negli strumenti urbanistici (art. 8 comma 5). Per altro questa scelta sembra essere in parziale contrasto con quanto indicato all’art. 8 comma 5 ter che prevede che i medesimi interventi siano realizzati in deroga rispetto ai regolamenti edilizi, agli strumenti urbanistici ecc., ma salve le prescrizioni del codice civile, i diritti dei terzi, nonché, per quanto non espressamente indicato, delle fasce di rispetto conseguenti a varie normative (codice della strada, codice della navigazione, regolamento ferroviario ecc.).
Nell’insieme le modifiche apportate, ad esempio in tema di ampliamenti, risultano positive (semplificazione documentale art. 2 comma 2, estensione agli edifici composti da più unità immobiliari, riduzione della fascia di rispetto dalla battigia nelle isole minori, chiarimenti in merito agli ampliamenti della prima casa, ampliamenti in zona agricola con percentuali premiali nel caso di interventi di riqualificazione dell’unità immobiliare art. 3 comma 2).
Con riferimento alla possibilità di mutare la destinazione d’uso, invece, si rileva la soppressione dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 4 relativo agli immobili con destinazione turistico ricettiva di piccole dimensioni, che l’incremento delle superfici in misura non superiore al 30 per cento.
In tema di edilizia di sostituzione (art. 5 comma 6), per gli immobili in zona A, anche se ricorrono determinate condizioni, gli interventi sono vietati salvo che il Comune non abbia assunto specifica delibera. In pratica si rimette la questione alle scelte del Comune, al contrario invece degli immobili in zona B, per i quali, in assenza di delibera comunale (termine perentorio 90 gg), gli interventi si intendono consentiti.
La legge reca poi alcune semplificazioni in tema di titoli abilitativi edilizi anche recependo le più recenti modifiche al testo unico dell’edilizia, ad esempio in tema di attività edilizia libera (manutenzione ordinaria senza coinvolgimento delle parti strutturali dell’edificio).
In tema di interventi ammissibili, in attesa dell’approvazione del piano paesaggistico regionale (art. 13), le modifiche apportate alla lett. d), la nuova formulazione della lett. f) e l’introduzione della lett. f bis) forniscono una maggiore articolazione ad una materia particolarmente complessa.
Di rilievo, infine, risultano le modifiche in tema di recupero dei sottotetti e le disposizioni per i piani pilotis e i piani terreni.
La legge contiene inoltre una serie di modifiche ed integrazioni ad altre normative regionali che hanno effetti per le trasformazioni territoriali e che conseguentemente possono avere effetto per l’attività del settore delle costruzioni.
In particolare desta interesse la semplificazione procedurale in materia di autorizzazione paesaggistica soprattutto per la possibilità della Giunta di individuare ulteriori forme di semplificazioni procedurali, altrettanto dicasi per la modifica automatica dello strumento urbanistico all’atto del rilascio del permesso di costruire.
Si allega alla presente il testo della LR 4/2009 integrato con le modifiche apportate dalla LR 21/2011.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.