Il Consiglio dei Ministri ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale contro alcune norme della legge regionale 21/2011, Piano Casa. Impugnate le disposizioni che prevedono interventi edilizi in deroga alle vigenti normative regionali, quelle sugli allestimenti mobili di pernottamento, quelle su campi da golf
Il Consiglio dei Ministri ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale contro alcune norme della legge regionale 21/2011 recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale n.4 del 2009, alla legge regionale n.28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico”, nota come Piano Casa.
Di particolare interesse del settore delle costruzioni, tra le norme censurate, si segnala l’articolo 7, comma 1 lettera f, che prevede che gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge (LR 4/2009) sono realizzati non solo “in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali vigenti”, ma in deroga anche “alle vigenti disposizioni normative regionali”.
Il ricorso alla Consulta premette la potestà legislativa di tipo primario in materia di urbanistica ed edilizia e la competenza esclusiva in materia di piani territoriali paesistici della Regione Sardegna, ma ricorda che tali competenze trovano un limite nel rispetto delle disposizioni statali costituenti norme fondamentali di riforma economico-sociale.
Con tali premesse, le disposizioni in argomento vengono considerate censurabili in quanto:
– si tratta di previsioni generiche e, pertanto, suscettibili di essere interpretate in un’accezione talmente ampia da ricomprendervi anche normative che rientrano in ambiti di legislazione esclusiva statale. Viene evidenziato, infatti, che poiché consente tale deroga generica alle vigenti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano l’attività edilizia senza tener conto dei vincoli paesaggistici, la norma è in contrasto con i principi di tutela dei beni paesaggistici contenuti nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e nelle disposizioni collegate, violando in tal modo la Costituzione, di cui dette disposizioni costituiscono diretta attuazione.
– risultano in contrasto con i principi dell’ordinamento civile in quanto vengono genericamente autorizzati interventi edilizi in deroga senza alcun richiamo al rispetto del decreto ministeriale n. 1444/1968, che contiene disposizioni in materia di distanze e altezze degli edifici, le cui disposizioni dalla giurisprudenza vengono costantemente considerate un principio inderogabile della materia, anche per le Regioni titolari di competenza esclusiva nella materia urbanistica.
– le stesse disposizioni dell’articolo 7 vengono censurate poiché, non facendo salve le misure di controllo dell’urbanizzazione stabilite dalla normativa in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, risultano in contrasto con il decreto legislativo n. 334/99, di attuazione della direttiva 96/82/CE (Seveso), e con il DM 9 maggio 2001. Tali provvedimenti stabiliscono anche disposizioni vincolanti in materia di assetto del territorio e controllo dell’urbanizzazione ed individuano i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, che devono essere recepiti negli strumenti di regolamentazione territoriale ed urbanistica e negli atti autorizzativi dell’attività edilizia. Tali norme sono inderogabili e pertanto, ad avviso del Governo, la norma regionale in argomento viola l’art. 117 della Costituzione per contrasto con la normativa comunitaria e con la normativa nazionale di riferimento in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva.
Viene censurato anche l’articolo 18 della LR 21/2011, in quanto prevede che la Giunta regionale possa individuare ulteriori forme di semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità ai principi contenuti nel DPR n. 139 del 2010. Si è ritenuto che tale norma riconosca così alla Regione una potestà legislativa che appartiene in via esclusiva alla Stato.
Il ricorso riguarda anche l’articolo 20, nella parte in cui stabilisce che gli allestimenti mobili di pernottamento (tende, roulotte, caravan etc.), anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, in quanto non si ritiene che spetti alla normativa regionale qualificare alcuni interventi come paesaggisticamente irrilevanti.
Una ulteriore censura concerne le disposizioni che autorizzano la Giunta regionale ad adeguare il Piano paesaggistico regionale per consentire la realizzazione nella fascia costiera, entro i 1.000 metri dalla linea di battigia (500 metri per le isole minori) di nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf. Secondo il Governo in tale procedura non è prevista alcuna partecipazione dell’Amministrazione statale, in violazione delle norme del Codice per i beni culturali ed il paesaggio che prevedono l’accordo tra Stato e Regione anche per la revisione dei piani paesaggistici.
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