La Legge regionale del 7 marzo scorso, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012)” ha prorogato al 31 dicembre 2012 il termine stabilito dall’articolo 35 della legge regionale n. 14/2002 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale).
La disposizione in argomento prevede che le imprese possano partecipare agli appalti pubblici che si eseguono nel territorio regionale con il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (cifra d’affari, esecuzione dei lavori nella categoria, dotazione stabile di attrezzature).
Secondo lo stesso dettato della norma, l’obiettivo è quello “di consentire alle imprese sarde iscritte all’Albo regionale appaltatori di adeguare, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 2011, n. 328, la propria qualificazione ai pubblici appalti…….”
L’articolo chiarisce inoltre che gli enti e le pubbliche amministrazioni che dispongono le procedure di affidamento di lavori pubblici sono quelle indicate all’articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2007, quindi l’Amministrazione regionale, gli enti dipendenti o sottoposti a vigilanza dell’Amministrazione regionale, ai concessionari di lavori o servizi pubblici ed agli operatori privati che devono applicare le norme della legge regionale.
5848-zl all Legge Regionale 9 agosto 2002.pdfApri
5848-zl all sistema qualificazione regionale.pdfApri