La Legge finanziaria regionale del 7 marzo aveva prorogato al 31 dicembre 2012 il termine stabilito dall’articolo 35 della legge regionale n. 14/2002 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale).
La disposizione prorogata prevedeva che le imprese potessero partecipare agli appalti pubblici che si eseguono nel territorio regionale con il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (cifra d’affari, esecuzione dei lavori nella categoria, dotazione stabile di attrezzature).
Secondo lo stesso dettato della legge, l’obiettivo era quello “di consentire alle imprese sarde iscritte all’Albo regionale appaltatori di adeguare, per effetto della sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 2011, n. 328, la propria qualificazione ai pubblici appalti…….”
La norma in argomento risulta tra quelle contestate dal Governo con il recente ricorso contro la Legge Finanziaria regionale.