Una sentenza del TAR Campania (1) ha chiarito la natura della cauzione provvisoria specificando la duplice funzione per l’amministrazione appaltante a tutela della serietà e della correttezza del procedimento di gara:
– per il caso in cui l’affidatario non si presti a stipulare il relativo contratto,
– per la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle imprese in sede di partecipazione alla gara in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti dal bando o dalla lettera di invito
Per tale motivo, secondo il TAR, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, altrimenti si verrebbe a configurare una carenza di garanzia per la stazione appaltante ogni qualvolta l’inadempimento non dovesse dipendere dal soggetto che l’ha prestata, ma dagli altri. Pertanto, il fideiussore deve richiamare le modalità della partecipazione alla gara di più imprese, per esempio in avvalimento, identificandole singolarmente e contestualmente e deve dichiarare di garantire con la cauzione provvisoria non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.
In quest’ottica, la cauzione provvisoria deve riguardare, oltre l’ausiliario in avvalimento, anche i progettisti “indicati”: anch’essi, pur non essendo concorrenti, rilasciano dichiarazioni in causa.
1) T.A.R. Campania Salerno sez. Iª 11 ottobre 2011 nº 1634)