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Una sentenza del Consiglio di Stato torna sul problema del subappalto e considera conforme a legge la dichiarazione del concorrente che affermi di voler subappaltare talune lavorazioni, senza necessità di indicare i nominativi del subappaltatore.

Subappalto, sentenza del Consiglio di Stato

12 Settembre 2012
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La sentenza n.2508 del 2 maggio 2012, la Sezione Quinta del Consiglio di Stato stabilì il principio secondo il quale il concorrente non in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’esecuzione dei lavori rientranti nella categoria scorporabile, intenzionata quindi a procedere al subappalto degli stessi, dovesse indicare l’impresa subappaltatrice e dimostrarne il possesso dei relativi requisiti di qualificazione già con la dichiarazione della volontà di subappalto da rendere in sede di offerta.

 

 Una successiva sentenza della stessa Sezione Quinta del Consiglio di Stato (1) esprime una diversa posizione, affermando:

“Ed invero l’art 118, 2° comma n. 1), D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, prevede espressamente la possibilità di affidare in subappalto o in cottimo a condizione che «i concorrenti all’atto dell’offerta … abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero di servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo».

Non v’è alcun dubbio, quindi, che è del tutto conforme a legge la dichiarazione del concorrente il quale si limiti genericamente ad affermare di voler subappaltare talune lavorazioni nel massimo consentito dalla legge, senza la necessità di riportare immediatamente nella dichiarazione stessa i dati identificativi del subappaltatore.

Infatti, è rimandata al momento della costituzione del rapporto contrattuale l’individuazione dei subappaltatori, nonché la specificazione della loro qualificazione e del possesso dei requisiti generali di partecipazione.”

 

La sentenza ricorda anche che, già prima dell’entrata in vigore del Codice degli Appalti, una deliberazione dell’AVC P del 9 agosto 2000 aveva evidenziato che l’onere della preventiva indicazione dei nominativi dei subappaltatori potenziali è abolito, permanendo solo l’obbligo di indicare, al momento dell’offerta, i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare.

 

Pertanto, per il Giudice amministrativo, “la mancata indicazione dei soggetti subappaltatori non può comportare la esclusione del concorrente, in assenza di una espressa previsione della lex specialis di gara o di una espressa indicazione normativa”.

 

La Sentenza, inoltre, afferma che è erroneo ritenere che la mancata indicazione dei nominativi dei subappaltatori impedisca all’amministrazione di valutarne l’idoneità morale e tecnica, per le motivazioni di seguito indicate.

 

“Al riguardo, va infatti osservato che ai sensi dell’art. 118 d.lgs 163/2006 l’affidatario prima di poter procedere con il subappalto deve consegnare all’amministrazione, oltre alla copia del contratto di subappalto, anche le dichiarazioni afferenti alla idoneità morale e tecnica del subappaltatore .

Il legislatore, dunque, nell’ambito del predetto articolo ha individuato tempi e modalità per lo svolgimento dei doverosi controlli sul subappaltatore, controlli che per espressa previsione sono affidati alla fase di esecuzione del contratto e non alla fase precedente di selezione dell’offerente.”

  1. Sentenza n. 3563 depositata il 19 giugno 2012

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