Disposizioni di interesse del settore nella Legge Regionale Omnibus
E’ stata approvata lo scorso 27 ottobre la Legge Regionale recante “Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale”, pubblicata sul sito del Consiglio Regionale.
Di particolare interesse i commi 60 e 61 dell’articolo 13.
Il comma 60 prevede l’inserimento del comma 8 bis e 8 ter nell’articolo 37 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative) che disciplinano le condizioni per il rilascio da parte dei comuni del permesso di costruire o l’autorizzazione in sanatoria nelle more dell’approvazione dei Piani di risanamento urbanistico, dell’adeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale.
il comma 61 modifica l’articolo 28 della legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985, n. 24 del 2016 e n. 16 del 2017), cd Piano casa, rendendo meno restrittive le norme concernenti le “zone umide”.